Ambienti salubri, Cassazione: obbligatorio anche per il collaboratore coordinato

Creare e mantenere l’ambiente salubre è obbligatorio anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa. Così la sentenza n. 24538 della Cassazione civile, Sez. Lav. del 02 dicembre 2015.


Il ricorso alla Cassazione era stato presentato da un medico in quanto costretto, fra l’altro, a operare in condizioni di notevole disagio ambientale e organizzativo.
Sulla questione della garanzia delle condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro posta a carico dell’imprenditore, la Corte, sul piano generale, puntualizza che “è vero che questa Corte ha in più occasioni affermato che l’art. 2087 c.c. ( “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità…”) riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato”.
Ma la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell’imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa.
Dall’obbligo “deriva una responsabilità di natura contrattuale e una possibile responsabilità penale”, considerato che l’art. 66, c. 4 del DLgs 276/03 prevede che al lavoratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al DLgs 626/94 “quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.

La Cassazione precisa che, se quest’ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 52 c. 1 del D.Lgs n. 82 del 2015 (Codice dell’amministrazione digitale), tuttavia:

- continua ad applicarsi solo ai contratti già in atto,
- prevede che per i rapporti stipulati a far data dal 1.1.2016, si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Con riferimento, poi ai medici specialisti ambulatoriali, l’art. 21 del Dpr 271/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale), prevede espressamente che “le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia”.

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Un vademecum per la sicurezza dell’impianto elettrico

Arriva il Libretto d’Impianto Elettrico, una sorta di “carta di circolazione” da associare all’abitazione e al conduttore, che sia inquilino o proprietario. Voluto da Prosiel, associazione

senza scopo di lucro impegnata dal 2000 per lo sviluppo della sicurezza e dell’innovazione elettrica di cui fa parte anche la nostra associazione, insieme ai protagonisti del settore
(Anie, Assistal, Cti) e ai consigli degli ordini professionali (ingegneri, periti industriali), il libretto vuole essere il primo passo verso una maggiore sicurezza e consapevolezza dei rischi che si corrono nell’utilizzare impianti che non sono mai stati controllati, obsoleti o non a norma. Il vademecum di Prosiel -che gode tra l’altro del patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico- ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione dei rischi elettrici in ambito domestico anche al fine di mettere il consumatore in condizioni di ottenere migliori prestazioni
e adempiere gli obblighi di legge in ambito di manutenzione e controllo. Il Libretto di per sé non e  obbligatorio per legge ma l’utente ha comunque il dovere di soddisfare quanto stabilito
dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 37/08 riguardo la sicurezza e la conformità degli impianti. Il proprietario, infatti, deve adottare le misure essenziali per conservare le caratteristiche di affidabilità previste dalla normativa, tenendo conto delle istruzioni d’uso e attuando la manutenzione suggerita dall’impresa e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Il manuale contiene tutte le linee guida e le indicazioni per la cura dei macchinari che formano l’impianto, le relative garanzie e ogni informazione fornita dalla società installatrice per la sua migliore gestione. Può essere quindi utile associarlo all’abitazione per prevenire spiacevoli imprevisti e contenere i costi e per avere sempre sotto controllo la salute del proprio impianto. L’utente potrà richiederlo alla ditta di riferimento per avere una protezione a 360 gradi. Il Libretto d’impianto elettrico va consegnato prima della vendita o dell’affitto dell’immobile e tra le altre cose contiene:
1. Identificazione di Impianto: dati identificativi responsabile tecnico e installatore,descrizione costruttiva e dotazione impianto;
2. Verifiche periodiche: pianificazione degli interventi di manutenzione disposta dall’installatore
3. Rapporto di Verifica impianto elettrico
4. Come risparmiare energia elettrica
5. Consigli utili per la corretta gestione e manutenzione dell’impianto
6. Cosa non fare: 10 regole per la sicurezza personale e della propria abitazione

Autore: Rebecca Manacorda
Data: 27 aprile 2016
Unione Nazionale Consumatori - 2 / 2 - 02.05.2016

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